Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 2005)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  della  legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno
dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della
    contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

    1.  Nell'alinea  del  comma 1 dell'Art. 3 della legge provinciale
28 marzo  2003,  n.  4,  le  parole: «, con riferimento all'esercizio
finanziario successivo a quello dell'adozione» sono soppresse.
    2.  All'Art.  4  della  legge  provinciale  n.  4  del  2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa
a  beneficiare  delle  agevolazioni previste da questo titolo per gli
investimenti  aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non puo'
essere  superiore  ad  un milione di euro per il periodo di validita'
del  regime di aiuti autorizzato dall'Unione europea e con decorrenza
dalla concessione della prima agevolazione.»;
      b) al  comma 3  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Qualora  le  iniziative siano ricomprese nei casi speciali di cui ai
punti  4.1.2.2,  4.1.2.3  e 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per
gli  aiuti  di  Stato  al settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  delle comunita' europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, e
siano  rispettate  tutte  le  condizioni  ivi  previste,  le predette
percentuali sono aumentate al 75 per cento.».
    3.  All'Art.  14  della  legge  provinciale  n.  4  del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: «Interventi della
provincia per piani cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato»;
      b) al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso;
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  La  provincia  e' inoltre autorizzata a sostenere le spese
per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese
nel  piano  di  sviluppo  rurale della provincia e negli altri piani,
comunque   denominati,   cofinanziati  dall'Unione  europea  o  dallo
Stato.»;
      d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  In  caso  di  mancata  o  minore  erogazione  -  da  parte
dell'Unione  europea  e  dello  Stato  -  delle provvidenze di cui ai
commi 1  e  2,  l'onere  dei  benefici concessi rimane a carico della
provincia.»;
      e) al  comma 4  le parole: «Per le finalita' di cui al comma 1»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per  le  finalita'  previste dai
commi 1 e 2».
    4.  Dopo il comma 4 dell'Art. 25 della legge provinciale n. 4 del
2003 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  I  pascoli  montani di proprieta' dei comuni e i pascoli
gravati  di  uso  civico  appartenenti  alla  Magnifica  comunita' di
Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni agrarie di
diritto   pubblico,  nonche'  quelli  gestiti  dalle  amministrazioni
separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in
coerenza  con  i criteri generali definiti dalla giunta provinciale e
tenuto  conto  dello  schema-tipo  di  disciplinare tecnico-economico
predisposto  dalla  giunta  medesima.  E' comunque fatto salvo per il
censita il diritto di uso civico.».
    5. L'Art. 29 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' abrogato.
    6. Nel comma 1 dell'Art. 34 della legge provinciale n. 4 del 2003
dopo  le parole: «ai soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere f),
g)  e  h),»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  alla  Magnifica
comunita' di Fiemme,».
    7.   Nella  lettera a)  del  comma 3  dell'Art.  43  della  legge
provinciale n. 4 del 2003, le parole: «a favore dei propri associati»
sono soppresse.
    8.  Dopo  l'Art.  43  della  legge  provinciale  n. 4 del 2003 e'
inserito il seguente:
    «Art.  43-bis.  (Interventi  per  lo  smaltimento  di materiale a
rischio). -  1. Per l'assolvimento dell'obbligo dello smaltimento del
materiale  specifico a rischio, a seguito del manifestarsi di casi di
encefalopatia  spongiforme  bovina  (BSE),  e  per tutelare la salute
umana  e  la  protezione  dell'ambiente, la provincia, secondo quanto
previsto  dalla disciplina comunitaria in materia, riconosce a titolo
di  contributi i costi relativi alla raccolta ed alla distruzione dei
capi  della  specie  bovina, equina, suina, ovicaprina, avicunicola e
delle  trote  morte.  Dette  attivita'  sono svolte dalla Federazione
provinciale allevatori.
    2.  Le  modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo sono
definite dalla giunta con la deliberazione prevista dall'Art. 3.».
    9.  All'Art.  48  della  legge  provinciale  n.  4  del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla  fine  della  lettera a)  del  comma 1 sono aggiunte le
parole:  «tali  benefici possono essere concessi anche ai consorzi di
tutela;»;
      b) alla  fine  della  lettera b)  del  comma 1 sono aggiunte le
parole:   «;   tali  benefici  possono  essere  concessi  anche  alle
associazioni  istituite  per  la  presentazione  e  la gestione delle
produzioni  di  cui  al regolamento (CEE) n. 2081/92 e al regolamento
(CEE) n. 2082/92»;
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Ai  soggetti  di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e b),
nonche'  alle  cooperative  di raccolta e trasformazione dei prodotti
agricoli,  per  conto dei singoli imprenditori ad esse associati, che
si   impegnino   ad  applicare  tecniche  di  difesa  alternative  in
fruttiviticoltura  per  almeno  cinque  anni, puo' essere concesso un
premio  fino  ad  un  massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla
base  del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di
difesa alternative.».
    10.  All'Art.  51  della  legge  provinciale  n.  4 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel comma 1 le parole: «dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185
(Nuova   disciplina   del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale)»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'Art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38)»;
      b) nel  comma 3  le  parole: «della legge n. 185 del 1992» sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo n. 102 del 2004».
    11. L'Art. 54 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  54. (Interventi per la difesa passiva). - 1. Per diminuire
i  danni  provocati  dalle  calamita'  naturali  o  dalle  avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturale, mediante l'attuazione
della  difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate,
ai  consorzi  di difesa, alle cooperative e loro consorzi autorizzati
dalla provincia e ai singoli produttori agricoli puo' essere concesso
un  contributo  fino alla misura massima del 50 per cento a copertura
delle  spese  sostenute  per  il  pagamento  del premio delle polizze
stipulate  relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla
normativa  statale. Il contributo totale, derivante dalla somma degli
interventi  provinciale  e  statale, non puo' superare l'80 per cento
del premio assicurativo.
    2.  Ai  soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva
per  i danni che derivano dalle calamita' naturali o dalle avversita'
atmosferiche  ad  esse  assimilabili  alle  colture  agricole  e alle
strutture  produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi
nei  decreti  del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo'
essere  concesso  un  contributo  sino  all'80  per cento della spesa
ritenuta  ammissibile.  Il  medesimo  contributo puo' essere altresi'
concesso  ai  predetti  soggetti  che attuino la difesa passiva per i
danni che derivano dalle suddette avversita' agli impianti produttivi
delle colture agricole.
    3.  Qualora  le  polizze  assicurative  stipulate  per  la difesa
passiva  di  cui al comma 1 comprendano anche altre perdite dovute ad
avverse  condizioni  atmosferiche  non  assimilabili  alle  calamita'
naturali  o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di
intervento  derivante dalla somma di interventi statali e provinciali
non puo' superare unitamente il 50 per cento del costo del premio.
    4.  Qualora le polizze assicurative di cui al comma 2 comprendano
anche  altre  perdite  dovute  ad avverse condizioni atmosferiche non
assimilabili  alle  calamita' naturali o perdite dovute a epizoozie o
fitopatie,  la  percentuale  di intervento e' ridotta sino al massimo
del 50 per cento del costo del premio.
    5.  Ai  soggetti di cui al comma 1, che attuano la difesa passiva
per  i  danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative, puo'
essere  concesso  un  contributo  fino  all'80  per cento della spesa
sostenuta  per  i danni che derivano dalle calamita' naturali o dalle
avversita'  atmosferiche  ad  esse  assimilabili.  Qualora la polizza
assicurativa  comprenda  unitamente  ai precedenti anche altri rischi
connessi  ad  eventi  non assimilabili a calamita' naturali o perdite
dovute  a  epizoozie, la percentuale di intervento e' ridotta sino al
massimo del 50 per cento.
    6.  Per  calamita' naturali s'intendono gli eventi considerati al
punto  11.2  degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee  serie C 28 del 1° febbraio 2000, per avversita' atmosferiche
assimilabili  a  calamita'  naturali  si  intendono  gli  eventi  che
provocano   le  perdite  considerate  dal  punto  11.3  dei  predetti
orientamenti.
    7.   Non   possono   essere   ammesse   a  finanziamento  polizze
assicurative che prevedono unicamente l'indennizzo di danni dovuti ad
avversita'  atmosferiche  non  assimilabili  a  calamita'  naturali o
perdite dovute a epizoozie o fitopatie.
    8.  Per  le finalita' del comma 1, ai soggetti di cui all'Art. 2,
comma 1,  lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonche' ai consorzi
di  difesa  contro  la  grandine  costituiti  ai  sensi  della  legge
regionale   17 marzo  1964,  n.  16  (Norme  per  l'organizzazione  e
provvedimenti  per  il  funzionamento di consorzi antigrandine), puo'
essere  concesso  un  contributo  fino alla misura massima del 50 per
cento   della   spesa   ritenuta   ammissibile,   per   l'acquisto  e
l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei. Con regolamento, di
concerto   con   l'assessorato  all'urbanistica  e  all'ambiente,  e'
disciplinata la tipologia e la localizzazione dei mezzi tecnici.
    9.  Il  fondo  di dotazione concesso ai consorzi di produttori di
cui  all'Art.  14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del
Fondo di solidarieta' nazionale), ai sensi dell'Art. 14, primo comma,
lettera b),  della  legge  provinciale  31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi
interventi a sostegno dell'economia), e' restituito alla provincia in
caso di scioglimento dei consorzi.».
    12. Dopo il comma 1 dell'Art. 55 della legge provinciale n. 4 del
2003 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Con  riguardo  agli  interventi  previsti dal comma 1, i
soggetti  di  cui  all'Art.  2,  comma 1,  lettere d)  ed e), possono
presentare domanda per conto dei propri soci.
    13.  lI comma 9-bis dell'Art. 60 della legge provinciale n. 4 del
2003 e' sostituito dal seguente:
    «9-bis.   Per   la   concessione   degli   aiuti  previsti  dagli
articoli 46,  48,  51,  52  e  55  la  provincia,  nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di contratti, puo' altresi' affidare
i compiti previsti e disciplinati dal presente articolo alle societa'
cooperative  o  loro consorzi di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d),
con riguardo alle provvidenze da concedere:
      a) ai soci delle medesime cooperative o consorzi;
      b) ai soci delle cooperative o consorzi ad esse aderenti.»
    14. L'Art. 64 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  64. (Efficacia delle disposizioni). - 1. L'efficacia delle
disposizioni  contenute  in  questo  titolo  decorre  dalla  data  di
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione dell'avviso
sull'esito  positivo  dell'esame di compatibilita' delle disposizioni
medesime  da  parte  della  Commissione dell'Unione europea, ai sensi
degli  articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. Per i fini di questo
comma,  in  alternativa  alla  pubblicazione  dell'avviso  sull'esito
positivo   puo'   essere   disposta  la  pubblicazione  dell'avvenuta
comunicazione  alla  Commissione  effettuata ai sensi del regolamento
(CE)  n.  1/2004  della  Commissione,  del 23 dicembre 2003, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della
produzione,   trasformazione   e   commercializzazione  dei  prodotti
agricoli.
    2.  Le  disposizioni  che  trovano  applicazione  secondo  quanto
previsto dal comma 1 si applicano anche alle domande presentate e non
ancora definite alla data ivi prevista.».
    15.  L'Art.  43-bis  della  legge provinciale n. 4 del 2003, come
inserito  dal  comma 8, ha efficacia a decorrere dal giorno in cui e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'avviso sull'esito
positivo  dell'esame  di  compatibilita'  da  parte della Commissione
dell'Unione  europea,  ai  sensi  degli articoli 87 e 88 del trattato
istitutivo.  Gli  interventi  previsti dal predetto Art. 43-bis della
legge provinciale n. 4 del 2003 possono essere riconosciuti anche con
riguardo alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2004.
    16.  Relativamente  alla  campagna  produttiva dell'anno 2004, le
domande presentate ai sensi dell'Art. 48 della legge provinciale n. 4
del 2003, come modificato dal comma 9, possono riguardare anche spese
sostenute  antecedentemente  alla data di presentazione delle domande
medesime.
    17.  La  disciplina  dei  contributi  prevista dall'Art. 54 della
legge  provinciale  n.  4  del  2003, come sostituito dal comma 11 di
questo  articolo, si applica anche alle domande presentate per l'anno
2004   e  definite  sulla  base  della  previgente  legislazione.  La
provincia  riconosce  conseguentemente  la  differenza  di contributo
eventualmente spettante in base alla nuova disciplina.
    18.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dai commi 2 e 3 di
questo  articolo si  provvede  con  gli  stanziamenti  autorizzati in
bilancio  con riferimento alla funzione obiettivo «Agricoltura». Alla
copertura  degli altri oneri derivanti da questo articolo si provvede
secondo le modalita' indicate nelle allegate tabelle A e B.