Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 15 marzo 2005) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati). 1. Nell'alinea del comma 1 dell'Art. 3 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, le parole: «, con riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello dell'adozione» sono soppresse. 2. All'Art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non puo' essere superiore ad un milione di euro per il periodo di validita' del regime di aiuti autorizzato dall'Unione europea e con decorrenza dalla concessione della prima agevolazione.»; b) al comma 3 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora le iniziative siano ricomprese nei casi speciali di cui ai punti 4.1.2.2, 4.1.2.3 e 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, e siano rispettate tutte le condizioni ivi previste, le predette percentuali sono aumentate al 75 per cento.». 3. All'Art. 14 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi della provincia per piani cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato»; b) al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La provincia e' inoltre autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della provincia e negli altri piani, comunque denominati, cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di mancata o minore erogazione - da parte dell'Unione europea e dello Stato - delle provvidenze di cui ai commi 1 e 2, l'onere dei benefici concessi rimane a carico della provincia.»; e) al comma 4 le parole: «Per le finalita' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' previste dai commi 1 e 2». 4. Dopo il comma 4 dell'Art. 25 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I pascoli montani di proprieta' dei comuni e i pascoli gravati di uso civico appartenenti alla Magnifica comunita' di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonche' quelli gestiti dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla giunta provinciale e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla giunta medesima. E' comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico.». 5. L'Art. 29 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' abrogato. 6. Nel comma 1 dell'Art. 34 della legge provinciale n. 4 del 2003 dopo le parole: «ai soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere f), g) e h),» sono inserite le seguenti: «nonche' alla Magnifica comunita' di Fiemme,». 7. Nella lettera a) del comma 3 dell'Art. 43 della legge provinciale n. 4 del 2003, le parole: «a favore dei propri associati» sono soppresse. 8. Dopo l'Art. 43 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 43-bis. (Interventi per lo smaltimento di materiale a rischio). - 1. Per l'assolvimento dell'obbligo dello smaltimento del materiale specifico a rischio, a seguito del manifestarsi di casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e per tutelare la salute umana e la protezione dell'ambiente, la provincia, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia, riconosce a titolo di contributi i costi relativi alla raccolta ed alla distruzione dei capi della specie bovina, equina, suina, ovicaprina, avicunicola e delle trote morte. Dette attivita' sono svolte dalla Federazione provinciale allevatori. 2. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono definite dalla giunta con la deliberazione prevista dall'Art. 3.». 9. All'Art. 48 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono aggiunte le parole: «tali benefici possono essere concessi anche ai consorzi di tutela;»; b) alla fine della lettera b) del comma 1 sono aggiunte le parole: «; tali benefici possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 e al regolamento (CEE) n. 2082/92»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e b), nonche' alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, per conto dei singoli imprenditori ad esse associati, che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttiviticoltura per almeno cinque anni, puo' essere concesso un premio fino ad un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di difesa alternative.». 10. All'Art. 51 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale)» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38)»; b) nel comma 3 le parole: «della legge n. 185 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo n. 102 del 2004». 11. L'Art. 54 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 54. (Interventi per la difesa passiva). - 1. Per diminuire i danni provocati dalle calamita' naturali o dalle avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturale, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di difesa, alle cooperative e loro consorzi autorizzati dalla provincia e ai singoli produttori agricoli puo' essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione previsti dalla normativa statale. Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non puo' superare l'80 per cento del premio assicurativo. 2. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle calamita' naturali o dalle avversita' atmosferiche ad esse assimilabili alle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' essere concesso un contributo sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contributo puo' essere altresi' concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversita' agli impianti produttivi delle colture agricole. 3. Qualora le polizze assicurative stipulate per la difesa passiva di cui al comma 1 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamita' naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di intervento derivante dalla somma di interventi statali e provinciali non puo' superare unitamente il 50 per cento del costo del premio. 4. Qualora le polizze assicurative di cui al comma 2 comprendano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamita' naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, la percentuale di intervento e' ridotta sino al massimo del 50 per cento del costo del premio. 5. Ai soggetti di cui al comma 1, che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative, puo' essere concesso un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i danni che derivano dalle calamita' naturali o dalle avversita' atmosferiche ad esse assimilabili. Qualora la polizza assicurativa comprenda unitamente ai precedenti anche altri rischi connessi ad eventi non assimilabili a calamita' naturali o perdite dovute a epizoozie, la percentuale di intervento e' ridotta sino al massimo del 50 per cento. 6. Per calamita' naturali s'intendono gli eventi considerati al punto 11.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, per avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali si intendono gli eventi che provocano le perdite considerate dal punto 11.3 dei predetti orientamenti. 7. Non possono essere ammesse a finanziamento polizze assicurative che prevedono unicamente l'indennizzo di danni dovuti ad avversita' atmosferiche non assimilabili a calamita' naturali o perdite dovute a epizoozie o fitopatie. 8. Per le finalita' del comma 1, ai soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere e) e g), ai consorzi di difesa, nonche' ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16 (Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine), puo' essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei. Con regolamento, di concerto con l'assessorato all'urbanistica e all'ambiente, e' disciplinata la tipologia e la localizzazione dei mezzi tecnici. 9. Il fondo di dotazione concesso ai consorzi di produttori di cui all'Art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale), ai sensi dell'Art. 14, primo comma, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (Nuovi interventi a sostegno dell'economia), e' restituito alla provincia in caso di scioglimento dei consorzi.». 12. Dopo il comma 1 dell'Art. 55 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con riguardo agli interventi previsti dal comma 1, i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere d) ed e), possono presentare domanda per conto dei propri soci. 13. lI comma 9-bis dell'Art. 60 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' sostituito dal seguente: «9-bis. Per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 46, 48, 51, 52 e 55 la provincia, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di contratti, puo' altresi' affidare i compiti previsti e disciplinati dal presente articolo alle societa' cooperative o loro consorzi di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d), con riguardo alle provvidenze da concedere: a) ai soci delle medesime cooperative o consorzi; b) ai soci delle cooperative o consorzi ad esse aderenti.» 14. L'Art. 64 della legge provinciale n. 4 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 64. (Efficacia delle disposizioni). - 1. L'efficacia delle disposizioni contenute in questo titolo decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilita' delle disposizioni medesime da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. Per i fini di questo comma, in alternativa alla pubblicazione dell'avviso sull'esito positivo puo' essere disposta la pubblicazione dell'avvenuta comunicazione alla Commissione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 2. Le disposizioni che trovano applicazione secondo quanto previsto dal comma 1 si applicano anche alle domande presentate e non ancora definite alla data ivi prevista.». 15. L'Art. 43-bis della legge provinciale n. 4 del 2003, come inserito dal comma 8, ha efficacia a decorrere dal giorno in cui e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo. Gli interventi previsti dal predetto Art. 43-bis della legge provinciale n. 4 del 2003 possono essere riconosciuti anche con riguardo alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2004. 16. Relativamente alla campagna produttiva dell'anno 2004, le domande presentate ai sensi dell'Art. 48 della legge provinciale n. 4 del 2003, come modificato dal comma 9, possono riguardare anche spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione delle domande medesime. 17. La disciplina dei contributi prevista dall'Art. 54 della legge provinciale n. 4 del 2003, come sostituito dal comma 11 di questo articolo, si applica anche alle domande presentate per l'anno 2004 e definite sulla base della previgente legislazione. La provincia riconosce conseguentemente la differenza di contributo eventualmente spettante in base alla nuova disciplina. 18. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 di questo articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio con riferimento alla funzione obiettivo «Agricoltura». Alla copertura degli altri oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalita' indicate nelle allegate tabelle A e B.